Diritto canonico: definizione e principi fondamentali
Il giurista contemporaneo, per quanto possa essere specializzato in un particolare ambito giurisprudenziale, non può prescindere dalla conoscenza del diritto canonico.
Se la tua ambizione è lavorare in un tribunale ecclesiastico o se desideri specializzarti per svolgere una delle professioni afferenti al diritto della Chiesa, allora forse dovresti approfondire la materia per poter poi fare una scelta ponderata e consapevole.
In questo articolo l’Università Telematica Niccolò Cusano di Cagliari ha raccolto le informazioni necessarie per fornirti una panoramica completa della tematica.
Oltre ad un breve excursus storico, attraverso la lettura di questo post avrai la possibilità di familiarizzare con quello che, in ottica professionale, rappresenterebbe il tuo principale strumento di lavoro: il Codice di Diritto Canonico.
Ma procediamo per gradi …
Cos’è e cosa disciplina
Partiamo dall’etimologia della parola ‘canonico’ che deriva dal greco kanonikós (da kànon), la cui traduzione in italiano è ‘regola’.
Il termine è stato utilizzato per la prima volta nel 325 d.C., durante il Concilio di Nicea; il periodo che registra un uso consolidato e preferenziale del termine è identificabile nell’VIII secolo.
Il sito dell’enciclopedia online Wikipedia riporta la seguente definizione:
“il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna”
Detto in parole più semplici si tratta dell’ordinamento normativo della Chiesa cattolica, emanato dal Papa in quanto sovrano assoluto. Viene applicato come diritto statuale, sia civile che penale, all’interno dello Stato della Città del Vaticano.
Il Codice è composto da un insieme di norme che disciplinano la situazione giuridica dei fedeli e ne valutano i comportamenti; allo stesso tempo organizza la gerarchia, e ne regola l’attività, degli organi che compongono la Chiesa.
A questo punto però è d’obbligo una precisazione; per quanto vengano spesso confusi, diritto canonico e diritto ecclesiastico disciplinano due ambiti differenti della Chiesa.
Il diritto ecclesiastico è costituito dall’insieme di norme, emanate dallo Stato, che regolano la vita giuridica delle confessioni religiose e che tutelano la libertà di manifestazione del sentimento religioso di tutti i cittadini.
Storia del Codex iuris canonici
La prima versione dell’ordinamento della Chiesa cattolica risale al 1917, anno in cui Benedetto XV promulga il Codice pio-benedettino.
Nel documento mancano sia il diritto della Chiesa orientale e sia il diritto pubblico disciplinante il rapporto tra lo Stato e la Chiesa (regolato dai Concordati).
In seguito al Concilio Vaticano II, foriero di uno spirito nuovo e di sostanziali innovazioni, nasce l’esigenza di riformare totalmente il codice benedettino. Ecco il motivo per il quale il CIC non può essere considerato una mera revisione del precedente ordinamento ma al contrario una vera e propria riforma.
L’attuale ordinamento è composto dalle leggi raccolte nel Codex Iuris Canonici (identificato anche con l’acronimo CIC) da Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983.
L’attuale codice di diritto canonico è composto da 7 libri, all’interno dei quali sono stati ripartiti 1752 canoni.
Come il precedente riguarda soltanto la Chiesa Cattolica di rito latino; per quella orientale è stato emanato un codice specifico.
I canoni del CIC non disciplinano la materia liturgica e non abrogano ne derogano alle convenzioni stipulate con gli Stati; queste ultime rimangono pertanto in vigore anche se in contrasto con le norme del Codex Iuris Canonici.
I sette libri del Codice
Ecco di seguito nel dettaglio i sette libri del Codice:
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Norme Generali
(leggi ecclesiastiche, la consuetudine, decreti generali e istruzioni, gli atti amministrativi singolari, gli statuti e gli ordinamenti, persone fisiche e giuridiche, gli atti giuridici, la potestà di governo, gli uffici ecclesiastici, la prescrizione, il computo del tempo) -
Il popolo di Dio
I fedeli (obblighi e diritti di tutti i fedeli, obblighi e diritti dei fedeli laici, ministri sacri o chierici, le prelature personali, le associazioni dei fedeli) – La costituzione gerarchica della Chiesa (il romano Pontefice e il collegio dei Vescovi, il sinodo dei Vescovi, i cardinali di Santa Romana Chiesa, la curia romana, i legati del romano Pontefice, le chiese particolari) – Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata, gli istituti religiosi, gli istituti secolari) -
La funzione di insegnare della Chiesa
(il ministero della parola divina, l’azione missionaria della Chiesa, l’educazione cattolica, gli strumenti di comunicazione sociale, la professione di fede) -
La funzione di santificare della Chiesa
I sacramenti – Gli altri atti del culto divino (i sacramentali, la liturgia delle ore, le esequie ecclesiastiche, il culto dei santi, delle sacre immagini e delle reliquie) – I luoghi e i tempi sacri (chiese, oratori, santuari, altari, cimiteri, giorni di festa e giorni di penitenza) -
I beni temporali della Chiesa
(l’acquisto dei beni, l’amministrazione dei beni, contratti e alienazioni, pie volontà in genere e pie fondazioni) -
Le sanzioni nella Chiesa
Delitti e pene in genere (punizione dei delitti in generale, il soggetto passivo delle sanzioni penali, applicazione delle pene) – Le pene per i singoli delitti (contro la religione, contro le autorità ecclesiastiche, di usurpazione degli uffici ecclesiastici, di falso, contro obblighi speciali, contro la vita e la libertà dell’uomo) -
I processi
I giudizi in generale (tribunale competente, gradi e specie di tribunali, la disciplina, le parti nella causa, azioni ed eccezioni) – Il giudizio contenzioso, il giudizio contenzioso ordinario – Alcuni processi speciali (processi matrimoniali) – Il processo penale – Il modo di procedere nei ricorsi amministrativi e nella rimozione o nel trasferimento dei parroci.
Materie universitarie
La formazione di un buon giurista, in possesso di un know how giuridico completo, approfondito e aggiornato, non può prescindere dalla conoscenza della disciplina del fenomeno religioso.
Ecco perché diritto canonico e diritto ecclesiastico rientrano nel piano di studi del corso di laurea in Giurisprudenza erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano.
In particolare, la prima è presente tra le materie a scelta la seconda rientra nel piano di studi del terzo anno.
Per quanto riguarda il diritto canonico, il corso mira a fornire allo studente una panoramica completa dell’ordinamento giuridico vigente nell’ambito della chiesa cattolica; la struttura didattica si focalizza in modo particolare sulla promulgazione del Codice ad opera di Papa Giovanni Paolo II e sulle successive legislazioni.
Tra i plus del corso l’inserimento nel programma didattico di tematiche di estrema attualità, un dettaglio che avvicina il corsista al mondo del lavoro fornendogli una preparazione rispondente alle esigenze del mercato.
Altrettanto valido ai fini di una carriera da giurista promettente e gratificante il corso in diritto ecclesiastico, incentrato sulle dinamiche che intercorrono nei rapporti tra Stato e Confessioni religiose; il tutto basato ovviamente sull’esperienza giuridica italiana.
Le lezioni includono interessanti approfondimenti sulle leggi ecclesiastiche che riguardano la libertà religiosa, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, il matrimonio, gli enti ecclesiastici, la Santa Sede, la Città del Vaticano e il fenomeno del pluralismo religioso in Italia.
Opportunità di lavoro
Passiamo ad un’analisi di tipo pratica legata all’importanza delle materie appena descritte: lo studio del diritto della chiesa (canonico ed ecclesiastico) apre il neo-laureato a maggiori sbocchi lavorativi.
Le basi fornite dalla facoltà di Giurisprudenza Unicusano risultano fondamentali per chi ambisce a diventare avvocato Rotale. Allo stesso tempo sono indispensabili per una preparazione professionale in campo civile, e più in particolare per l’attività stragiudiziale che riguarda la consulenza ad enti canonici ed ecclesiastici.
Ultimo dettaglio da tener presente l’importanza delle materie nell’ottica di una maggiore e più completa comprensione dell’istituto del matrimonio, e dei relativi effetti in caso di cessazione.